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Tag : portabilità dei dati

20 Giu 2018

Per poter comprendere a fondo il Regolamento Europeo 679/2016 bisognerebbe analizzare e discutere  tutti gli articoli che lo compongono.

Tra i tanti,l’Articolo 20, introduce il nuovo diritto alla portabilità dei dati.

E’ strettamente connesso al diritto di accesso ma il diritto alla portabilità dei dati permette agli interessati di ricevere i dati personali da loro forniti al titolare del trattamento in modalità facilmente leggibile e di poterli trasmetterli ad un diverso titolare.

Lo scopo è quello di dare il pieno controllo degli interessati dei propri dati personali e da ciò ne consegue anche la libera circolazione dei dati personali nell’EU e in favore della concorrenza fra i titolari.

Quali sono le condizioni di applicabilità.

Il Gruppo di lavoro “Articolo 29” ritiene che, il diritto alla portabilità dei dati si configura  rispetto ai dati  forniti in modo consapevole e in modo attivo dell’interessato stesso e nel rispetto dei dati personali generati.

I titolare del trattamento dovrebbe iniziare a facilitare il loro lavoro, utilizzando degli strumenti che andrebbero a facilitare l’esercizio del diritto alla portabilità, ad esempio per il download dei dati e interfacce di programmazione di applicazioni.

Essendo già presenti altre forme di portabilità dei dati in differenti ambiti normativi, potrebbe esserci interazione sinergica, facciamo riferimento al roaming nei servizi di comunicazione, all’accesso transfrontaliero ai servizi o alla risoluzione contrattuale.

 

Ecco come il GDPR, definisce il diritto alla portabilità dei dati

L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento
e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da
parte del titolare del trattamento cui li ha forniti […]

Vediamo  i dettagli:

  1. Diritto di ricevere un sottoinsieme dei dati personali :in questo caso vediamo chiaramente l’integrazione del diritto d’accesso. Tra gli aspetti specifici vediamo il suo essere uno strumento con cui gli interessati possono in modo semplice gestire e riutilizzare i propri dati personali in piena autonomia  formato strutturato, di uso comune e leggibile da
    dispositivo automatico
  2. Diritto di trasmettere dati personali da un titolare del trattamento a un altro titolare del trattamento : i dati possono essere trasmessi da un titolare all’altro su richiesta dell’interessato o dove sia tecnicamente possibile( articolo 20, paragrafo 2)
  3. Diritto di titolarità del trattamento :I titolari che danno seguito a richieste di portabilità nei termini di cui all’articolo 20 non sono responsabili del trattamento effettuato dal singolo interessato o da un’altra società che riceva i dati in questione.
  4. Diritto alla portabilità e altri diritto degli interessati:L’esercizio del diritto alla portabilità dei dati (o di qualsiasi altro diritto ai sensi del GDPR) non pregiudica nessuno degli altri diritti.

Ma quanto trova applicazione il diritto alla portabilità dei dati?

  • Sul consenso dell’interessato – Art.6, paragrafo 1, lettera a;
  • Su un contratto – Art.6,paragrafo 1,lettera b;

Quali dati personali devono essere portabili?

  • Riguardano l’interessato
  • Sono stati forniti dall’interessato a un titolare

Inoltre, l’articolo 20, paragrafo 4, stabilisce che l’osservanza del diritto alla portabilità non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

 

Per maggiori dettagli sulle linee guida sul diritto alla portabilità dei dati,  di seguito il link del .pdf ufficiale , presente sul sito del Garante Privacy a questo link:

https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/5184810/Linee-guida+sul+diritto+alla+portabilit%C3%A0+dei+dati+-+WP+242.pdf